▾ G11 Media Network: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | GreenCity | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | ...

Fatture telematiche, ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture cointestate? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei dati fattura oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Queste le risposte dell'Agenzia in merito alla risoluzione n.87/E.

Mercato
Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E. 

Cosa fare in caso di errori
L’Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. 

Chiarimenti anche sui tempi
Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Per esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. 

Le fatture “cointestate”
Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Notizie correlate

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter