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Liti minori con il Fisco: arrivano i codici tributo per la Mediazione

Per avere tutte le informazioni sulla nuova procedura ci si può collegare al sito internet dell'Agenzia delle Entrate e cliccare all'interno della sezione "Documentazione – Contenzioso e strumenti deflativi - Mediazione".

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Pronti i codici tributo per "mediare" le piccole liti col Fisco. Con la risoluzione 37/E, l'Agenzia delle Entrate battezza 20 codici per pagare, con modello F24, le somme dovute per tributi legati ad atti oggetto del nuovo istituto della mediazione tributaria, partito il 1° aprile scorso.
Per gli atti notificati da questa data in poi, relativi a contenziosi di valore non superiore a 20mila euro, i contribuenti devono utilizzare questo strumento, aprendo così una finestra di dialogo prima di arrivare dal giudice, con il vantaggio di una riduzione al 40 per cento delle sanzioni se effettivamente si raggiunge un'intesa. Ciò sia nell'ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.  
Quando pagare le somme pattuite. Il documento ricorda che il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.  
Il percorso dei codici in F24. I codici tributo per versare le somme oggetto di mediazione devono essere indicati nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza degli "Importi a debito versati". Inoltre, i campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" sono valorizzati con le informazioni riportate nell'atto di mediazione.  
Refresh sul nuovo istituto. La disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alla Commissione tributaria sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.  
Nei 90 giorni successivi, l'Ufficio prende in esame l'istanza e decide se accoglierla o formulare una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un accordo o in precedenza interviene il diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
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