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Garante Privacy, nuove regole in tema di tutele per i clienti

Il Garante per la privacy ha stabilito che in caso di distruzione o perdita dei dati personali societa' telefoniche e internet provider avranno l'obbligo di avvisare tempestivamente i ropri clienti.

Tecnologie & Trend
Da oggi le società telefoniche e gli internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.
A stabilirolo è stato il Garante per la privacy che ha anche fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet sono tenuti "a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le violazioni di dati personali ("data breaches") che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità".
Le Linee guida adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all'obbligo di comunicare, in quali casi scatta l'obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l'Autorità e gli utenti di un avvenuto "data breach", i tempi e i contenuti della comunicazione.
Ecco in sintesi i punti principali delle Linee guida del Garante:
Chi deve comunicare le violazioni: l'obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L'adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.
La comunicazione al Garante: la comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell'entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. Per agevolare l'adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile on line sul suo sito (www.garanteprivacy.it)
All'esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove.
La comunicazione agli utenti: nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l'obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla "attualità" dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla quantità dei dati coinvolti.
La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
[tit: I controlle e le sanzioni]
I controlli del Garante: per consentire l'attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
Le sanzioni: non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell'inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.
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