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Patent box, il Fisco chiarisce la disciplina sull'utilizzo del software

In base ai chiarimenti forniti dal'Agenzia dele Entrate, nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore - purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore - rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.

Mercato
Le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. È quanto chiarisce la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E.  
Introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, il patent box consiste in un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
In base ai chiarimenti forniti dalle Entrate, nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore - purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore - rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma.
Non rientrano, invece, tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, e così via. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.
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