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Decreto Milleproroghe: per il Garante per la Privacy ci sono limiti alle telefonate pubblicitarie

Il Garante per la Privacy ha stabilito le regole sull'accesso alle banche dati degli utenti, per promozioni e offerte commerciali.

Tecnologie & Trend
Il Decreto Milleproroghe, da poco tramutato in legge, permette alle società di marketing di utilizzare fino al 31 dicembre 2009 le banche dati in loro possesso, a patto che si riferiscano agli elenchi telefonici precedenti al 1°agosto 2005.
In un provvedimento che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante per la Privacy ha invece delineato le regole secondo le quali si struttura l'impiego delle banche dati degli utenti, per effettuare promozioni e offerte commerciali.
Nello specifico:
1) Le società dovranno documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.
2) Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà.
3) I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.4) Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi.
Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

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