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Lo stalker è imputabile anche su Facebook, così sentenzia la Cassazione

La Cassazione ha affermato che la "condotta persecutoria ed assillante" tenuta nei confronti di un'altra persona sulle pagine di un social network costituisce una vera e propria molestia, perseguibile con l'imputazione di stalking.

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Rischia l'imputazione per stalking e molestie chiunque si renda responsabile dell'invio di messaggi offensivi nei confronti di altre persone, anche attraverso le pagine dei social network come Facebook.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna agli arresti domiciliari disposta dal Tribunale del Riesame di Potenza nei confronti di un uomo che, non accettando la fine della sua storia sentimentale con una ragazza, continuava a tempestarla di chiamate, SMS e messaggi in Facebook.
L'uomo, nella vicenda, si era anche reso colpevole della diffusione, sempre sul social network, di un video in cui lui e la ex fidanzata consumavano un rapporto sessuale.
La Corte di Cassazione ha bocciato, attraverso la sentenza n.32404, il ricorso dell'uomo in base alla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" in materia di "Atti persecutori", riconducibili alla violazione dell'articolo 612 bis del codice penale.
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